Professori: si al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata presso la scuola materna

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baby-sitter-1140861_1280La Suprema Corte a S.U., accogliendo il ricordo di una professoressa campana, ha definitivamente chiarito come debba essere valutato il periodo di servizio svolto presso la scuola materna a seguito di passaggio verso ruolo superiore.

La ricorrente criticava la sentenza impugnata con unico motivo, fondato sulla questione se la stessa, a seguito di passaggio alla scuola secondaria, avesse diritto al riconoscimento dell’anzianità pregressa secondo meccanismo della “temporizzazione” applicato dal MiuR, ovvero all’integrale riconoscimento del periodo maturato come insegnante di scuola materna, con sostanziali differenze retributive e contributive.

La S.C. spiega, innanzitutto, il rapporto fra l’art. 77 D.P.R. 417/1974 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) che così statuisce:

“Art. 77. Passaggi di ruolo

Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianita’ di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni.”

e  l’art. 83 del medesimo decreto che così recita:

“Art. 83. Passaggio ad altro ruolo

In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.”

La predette previsioni normative prevedevano che il servizio reso in un ruolo inferiore fosse valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, escludendo, invece, la categoria degli insegnanti di scuola materna.

Tuttavia l’art. 57 L. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.) ha ampliato la portata del citato art. 77, includendo anche gli insegnanti di scuola materna nel novero dei dipendenti pubblici che possono usufruire della ricostruzione della carriera

“ART. 57. (Passaggi di ruolo)

I passaggi di ruolo di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.

Detti passaggi sono consentiti altresi’ al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

La tabella H allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, s’intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto.”

Il processo ermeneutico degli ermellini si fonda sulla interpretazione sistematica di queste tre norme che ha consentito di affermare il seguente principio di diritto:

“In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l’insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna” (Cass. Civ. S.U. – Sentenza n. 9144 del 06/05/2016)

Per scaricare la sentenza

Cass. Civ. S.U. – Sentenza n. 9144 del 06/05/2016