Diritto in Pillole

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pills-640025_640Questa rubrica riporta alcuni dei piccoli o grandi problemi di tipo legale con una breve guida. (vedi i termini d’uso)

Un conoscente mi ha inviato un video di una coppia che credo sia stato diffuso illegalmente, sono terrorizzato, cosa devo fare e cosa rischio? Sento parlare di “revenge porn”

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Salve, purtroppo è un caso che mi capita spesso, tuttavia le devo dire che se lei non diffonde ulteriomente il video non rischia l’incriminazione di cui al comma 2 dell’art. 612 ter c.p. che punisce anche chi, pur non avendo reallizzato le riprese le invia, consegna, cede, pubblica o le diffonde.

Devo, tuttavia, avvertirla che se il suo amico fosse indagato o intercettato si rischia, in ogni caso,  che il suo telefono venga sequestrato dalla Polizia per verificare le eventuali diffusioni.

Ricordo comuqnue, ma non è questo il caso, che se le immagini ritraggono minorenni il solo possesso costituisce reato e le avrei consigliato di sporgere, anche in sua tutela, denuncia.

Infine, in caso di indagine il suo amico rischia una condanna da uno a sei anni se non dimostra di essere a conoscenza della natura privata delle immagini intime diffuse senza consenso delle vittime e di non voler recare loro un danno.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Si parla tanto di fake news, ma se le condivido cosa rischio? E come faccio a riconoscerle?

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La semplice condivisione (e non la creazione) di una notizia, poi rivelatasi totalmente o quasi totalmente falsa, non dovrebbe comportare conseguenze legali, ma uso il condizionale perché ci sono delle eccezioni.

Innanzitutto se chi la condivide è un giornalista, ricorrendone i presupposti, potrebbe rispondere di diffamazione aggravata, dato che non ha verificato la fonte e non bastando dire genericamente che è stata trovata sui social.

In secondo luogo, se all’atto della condivisione si arricchisce il post (o lo si commenta) con frasi diffamatorie si risponderebbe della diffamazione (o di altri illeciti commessi nell’atto della libera manifestazione del pensiero) con il rischio di dover pesantemente risarcire la persona offesa.

Invece, per riconoscere le fake news basta fare un ricerca in rete per sapere se quella notizia è stata riportata dalle testate giornalistiche, e se del caso, leggere i singoli articoli per capire come i mezzi di informazione hanno dato risalto al fatto.

Ovviamente mai fidarsi di blog o di siti non verificati e consultare portali che, da qualche anno a questa parte, svolgono un servizio di fact checking, ossia verifica dei fatti.

In ogni caso basta non condividere una notizia limitandosi a leggere il titolo, qualche secondo in più per la verifica non guasta mai.

In ultimo, solo la Germania ha una legge organica per contrastare le fake news, mirando a più responsabilizzare i social network (che ne agevolano la diffusione)  che gli utenti i quali non sempre hanno sufficiente esperienza per riconoscere una notizia falsa.

Un parente ci ha inviato una richiesta di convocazione per un usucapione. Che devo fare?

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Molto probabilmente il suo parente rivendica la proprietà di un immobile a seguito del possesso ininterrotto per vent’anni. Generalmente si tratta di beni oggetto di asse ereditario e mai rivendicati dagli eredi mediante dichiarazione di successione.

In buona sostanza se lei ritiene che il parente non abbia diritto a rivendicare il bene, consiglio di partecipare comunque all’incontro di mediazione (che è obbligatoria per questa tipologia di cause) esponendo le sue ragioni, anche perché, in caso di citazione innanzi al Tribunale e qualora lei si costituisse in giudizio, il giudice potrebbe comminare una sanzione pari al contributo unificato previsto.

Se, invece, l’immobile non le interessa ha due strade: partecipare alla mediazione ed accettare la richiesta del parente e, per l’effetto, il relativo verbale, autenticato da pubblico ufficiale, può essere trascritto presso i registri immobiliari, ovvero non partecipare né alla mediazione, né al successivo processo.

In ogni caso le consiglio sempre di rivolgersi ad un legale.

Pillole per una sana e robusta “Costituzione”: il procedimento di nomina del Governo

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Il Governo della Repubblica, ossia l’espressione del potere “esecutivo” dello Stato, è un organo “collegiale”, cioè è formato da più componenti: il Presidente del Consiglio dei Ministri (che, a sua volta è organo a sè stante, ma monocratico) e i Ministri.

I Ministri sono  i responsabili dei Ministeri, ovvero i più alti uffici burocratici dello Stato competenti in varie materie (giustizia, ordine pubblico, agricoltura, ecc..)

Il procedimento di formazione del Governo avviene attraverso più fasi scandite dalla Costituzione, dalla legge ma anche dalle c.d. “consuetudini costituzionali” cioè norme non codificate ma caraterizzate da ripetitività e mutua accettazione.

Continuando, dopo la c.d. crisi di Governo, che si apre, o con una mancata fiducia del Parlamento su di un punto essenziale del programma politico (cd “questione di fiducia”), o dalle dimissioni, morte, malattia invalidante o altra causa di impossibilità di presidere del Capo dell’Esecutivo, il Presidente della Repubblica (denominato anche Capo dello Stato) inizia le c.d. “consultazioni”, ossia si confronta nell’ordine con i Presidenti delle due Camere, con gli ex Presidenti della Repubblica, con rappresentanti dei gruppi parlamentari e, se ritenuto opportuno, con le parti sociali (prassi questa abbastanza discontinua).

A seguito dei colloqui il Presidente della Repubblica convoca il Presidente del Consiglio c.d. “in pectore” per la nomina informale, il quale solitamente accetta con riserva.

Se il Presidente del Consiglio incaricato, dopo il suo giro di colloqui, accetta l’incarico, il Presidente della Repubblica lo nomina ufficialmente, unitamente ai Ministri proposti, emanando, al contempo, il decreto di revoca del vecchio esecutivo.

Dopo la nomina, il Governo presta giuramento “nelle mani del Presidente della Repubblica” ed entro dieci giorni si deve presentare alle Camere per la fiducia, ossia l’approvazione a maggioranza assoluta del programma di Governo.

Infine, se invece il Presidente del Consiglio incaricato scioglie negativamente la riserva, la questione passa di nuovo al Capo dello Stato che può decidere o di nominare altra personalità, o prendere atto dell’impossibilità di nominare un nuovo esecutivo e sciogliere le Camere per arrivare a nuove elezioni.

Va precisato infine che, per il principio della continuità dello Stato, il Presidente del Cosiglio uscente mantiene la carica sino alla nomina ufficiale del nuovo Governo, ovvero sino alle nuove elezioni se le consultazioni danno esito negativo.

Credits:

  • Costituzione della Repubblica Italiana;
  • T. Martines, Diritto costituzionale, Giuffrè Editore;
  • www.governo.it

Professori: ho presentato le autocertificazioni dei titoli culturali tramite il portale “Istanze on line” ma la segreteria della scuola insiste nel volere i certificati pena la mancata valutazione. Lo può fare?

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chalkboard-1280967_1280Purtroppo quello di chiedere ancora i certificati è un “vizietto” assai diffuso di molti funzionari pubblici forti, spesso e volentieri , dello stato di necessità del cittadino che, a sua volta, è poco informato dei suoi diritti.

Premettendo che le istituzioni scolastiche sono, ad ogni effetto di legge, pubbliche amministrazioni, gli uffici amministrativi delle stesse hanno l’obbligo di accettare esclusivamente autocertificazioni da parte dell’istante, ergo non possono richiedere certificazioni.

Ciò in quanto l’articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 ha modificato l’art. 40 D.P.R. 445/2000 che così statuisce:

<<Le    certificazioni    rilasciate    dalla    pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità’ personali  e  fatti  sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e  i  gestori  di  pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà’ sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

Sulle certificazioni da produrre  ai  soggetti  privati  e’ apposta, a pena di nullità’, la dicitura:  “Il  presente  certificato non può’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”>>

Le successive norme impongono che gli uffici amministrativi facciano i relativi controlli, ed è per questo che molti funzionari, per evitare di dover inviare richieste a vari enti circa la veridicità delle autocertificazioni, richiedono copia (in alcuni casi è capitato che volessero l’autenticazione…) del titolo dichiarato.

Il mio consiglio è quello di inviare una P.E.C. in cui si comunica di avere assolto agli obblighi certificativi ed insistere sulla valutazione dei titoli come per legge.

In ogni caso la richiesta illegittima costituisce violazione dei doveri d’ufficio e comporta sia responsabilità disciplinare che, nei casi più gravi, penale.

Ho un contratto di affitto ad uso transitorio (lavoratrice fuori sede) ma ho trovato di meglio. Posso andarmene liberamente?

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home-589068_640Il suo caso rappresenta un caso abbastanza frequente nell’ambito di questa tipologia di contratti di locazione, dato che le esigenze di un lavoratore fuori sede possono cambiare rapidamente.

In ogni caso, dando per scontato che il contratto sia regolarmente registrato, lei è certamente libera di lasciare l’appartamento, ma il proprietario ha il diritto di richiederle i canoni di locazioni sino alla scadenza del contratto, che, occorre saperlo, non si rinnova automaticamente e qualunque clausola diversa è nulla.

Va detto, tuttavia, che la legge prevede una disdetta formulata con raccomandata a/r in ogni momento solo per gravi motivi: in caso contrario consiglio che lei si metta d’accordo proponendo il rilascio immediato a fronte della ritenzione, da parte del proprietario, delle mensilità versate a titolo di cauzione.

Dell’accordo è sempre meglio formalizzare anche una semplice lettera d’intenti controfirmata da entrambe le parti.

Ricevo continue richieste da parte di una società di recupero crediti per una vecchia fornitura elettrica, ma ho contestato da sempre le fatture. Cosa posso fare?

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man-76196_1280Il suo caso è abbastanza frequente, soprattutto quando si chiude con un operatore di servizi di pubblica fornitura e vi siano degli insoluti.

Va detto che le società di recupero crediti operano in virtù di un mandato (che deve essere sempre documentato) da parte delle compagnie elettriche, telefoniche o del gas, per recuperare il credito.

Ma se ci sono state delle contestazioni, o, addirittura vi è un processo pendente, la società di recupero crediti ha l’obbligo di interrompere la procedura di recupero, informare il committente ed attendere istruzioni.

Tutto ciò in base ad un protocollo fra consumatori ed imprese di recupero crediti siglato ai sensi del’art. 27 bis del Codice del Consumo.

Nello specifico, l’accordo (attualmente è in vigore quello siglato il 6 Maggio 2015) prevede al suo art. 2, co. 2 che

“Qualora il Consumatore/Debitore comprovi documentante la pendenza di una “contestazione del credito” o di una “procedura di conciliazione”, il Professionista deve sospendere ogni attività, trasmettere al Creditore/Committente la documentazione raccolta ed attendere indicazioni sulla fondatezza o meno dei rilievi ed istruzioni in ordine alla eventuale prosecuzione delle procedure affidate.”

Non le resta quindi che trasmettere alla società di recupero crediti gli atti che comprovino la contestazione del credito (reclami, invito a negoziazione assistita, atti di citazione ecc…) in modo da ottenere un sospensione delle richieste.

Ho ricevuto un verbale per non aver comunicato i dati del guidatore, ma io ho già pagato la multa per eccesso di velocità?

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Purtroppo è un errore abbastanza comune (complici anche gli organi accertatori che inseriscono una postilla minuscola nei verbali).

Difatti l’art. 126 bis comma “b” del  Codice della Strada stabilisce che entro 60 gg dalla notifica dell’infrazione, il proprietario (se era alla guida) o il terzo (cui è stato affidato il mezzo) deve comunicare all’organo di polizia stradale i dati anagrafici e della patente mediante dichiarazione con allegata fotocopia autocertificata del titolo di guida.

Contrariamente l’organo accertatore invierà un secondo verbale al proprietario del mezzo comminando una sanzione amministrativa che va da € 284 a € 1.133 (€ 200,20 se pagata entro 5 gg dalla notifica).

Purtroppo l’unico modo per opporsi  è controllare i termini del procedimento: difatti se il verbale per omessa notificazione è stato notificato oltre 90 gg dalla scadenza del termine entro cui lei avrebbe dovuto comunicare i dati (es. verbale per eccesso di velocità notificato il 3 Maggio –> comunicazione dati conducente entro il 2 Luglio (60 gg) –> Perfezionamento dell’omissione 3 Luglio –> notifica della sanzione oltre l’1/10 (90 gg), allora potrà fare alternativamente ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace competenti.

La legge, infine, prevede l’annullamento della sanzione nel caso in cui “per giustificato motivo” non si siano potuti comunicare dati del conducente. (da escludere la formula di stile del “non ricordo chi era alla guida” in quanto la Cassazione dice che il proprietario deve ricordare la persona cui ha affidato l’autoveicolo).

Bolletta elettrica e voce incomprensibile di 400 euro: Corrispettivo CMOR. Di che si tratta?

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La voce che lei si ritrova in fattura riguarda un indennizzo forfettario richiesto dal suo precedente gestore con cui, probabilmente, ha avuto problemi relativi ai pagamenti delle ultime fatture.. Il corrispettivo è regolato dalla delibera ARG/elt 219/10 dell’Autorità Garante per l’Energia e sono previste procedure di conciliazione stragiudiziale al fine di comporre la vertenza che, consiglio, vanno sempre precedute da reclamo scritto.

Posso chiedere i danni allo Stato per una causa che ho iniziato nel 2004 e che e si è conclusa ora?

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Certamente, si tratta della famosa Legge “Pinto” del 2001 che disciplina l’equa riparazione per l’ingiustificata lungaggine dei processi, ma non è un vero e proprio risarcimento, piuttosto è un “forfait” stabilito per legge da 500 e 1000 euro per ogni anno in più. La durata del processo si intende ragionevole se non supera i tre anni per il primo grado, due anni per il secondo grado e un anno per il giudizio di legittimità. Il ricorso si propone alla Corte d’Appello territorialmente competente per giudicare i magistrati di una determinato distretto (per esempio per i processi di Milano giudicherà Brescia) e va proposta obbligatoriamente entro sei mesi dalla definitività del provvedimento.

Ho adescato una prostituta e mentre la riaccompagnavo sono stato fermato dai Vigili che mi hanno denunciato per sfruttamento della prostituzione! Sono terrorizzato che posso fare?

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Putroppo lei ha avuto la sfortuna di essere stato “pizzicato” mentre la riaccompagnava sul luogo di esercizio, ma le posso dire che la Cassazione ha tassativamente escluso che “Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, accompagni in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione.”. Ovviamente sono fatte salve le eventuali sanzioni amministrative che ogni Comune può istituire al fine di tutelare il decoro e la sicurezza degli spazi pubblici di pertinenza.

"Au Salon de la Rue des Moulins" (1894), di Henri de Toulouse-Lautrec

Ho acquistato un capo di abbigliamento in saldo, ma il proprietario dice che non si effettuano cambi. Ha ragione?

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In effetti, anche in base al codice del consumo, non vi è un obbligo di cambio della merce, in quanto trattasi di consuetudine “di cortesia” lasciata alla discrezionalità del commerciante. Lo stesso potrà quindi rifiutare il cambio, tenendo conto che è sempre possibile richiedere il cambio (o addirittura il rimborso) in caso di, a titolo esemplificativo: errore della taglia riportata sulla targhetta, difetti di fabbricazione, capo danneggiato o macchiato, contraffazione (in tal caso costituisce anche reato). Ovviamente le cose cambiano se si tratta di acquisti on-line, dove vige il diritto di ripensamento da esercitare entro 14 giorni dal ricevimento della merce.

Ho letto che un giudice ha stabilito che il verbale del sistema Tutor non corredato dalla foto è nullo. Posso fare ricorso?

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La sentenza citata sarebbe stata resa dal Giudice di Pace di Alessandria ritendolo incompleto, e quindi lesivo del diritto di difesa. Tuttavia un ricorso esclusivamente basato su questo unico motivo appare abbastanza azzardato, tenendo conto che non si tratta nè di opinione condivisa da altri giudici di pace nè di indirizzo cristalllizzato dalla Corte di Cassazione. D’altro canto il divieto di inviare le immagini è stato imposto dall’Autorità Garante della Privacy proprio per tutelare la riservatezza del cittadino. Se proprio si ritiene di essere stati vittima di un ingiustizia meglio contestare il verbale sotto altri profili. In ogni caso l’installazione dei Tutor ha sensibilmente fatto scendere il numero degli incidenti in autostrada.

Io e mia moglie abbiamo firmato un compromesso per acquistare una casa ancora sulla carta. L’imprenditore dice che basta l’accordo e gli anticipi ad ogni avanzamento lavori per essere garantiti. Possiamo stare sereni?

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In realtà l’imprenditore, per risparmiare sui costi, non ha inserito nel compromesso due importanti clausole: la prima riguarda l’indicazione della polizza fideiussoria in vostro favore, la seconda l’obbligo di trascrizione dell’accordo. Difatti se l’imprenditore fallisce o vi truffa vi potete rivolgere alla banca per incassare immediatamente l’intera somma versata, contrariamente non c’è alcuna possibilità se non inserendovi nel fallimento, ma senza alcuna garanzia. Con la trascrizione, inoltre, il fallimento è obbligato a traferire la proprietà del bene. Quindi attenzione a questi due passaggi, fondamentali per non rischiare di finire in rovina.

Ho ricevuto da parte del mio Comune l’avviso di pagamento per la tassa rifiuti, ma la raccoltà avviene a singhiozzo oppure non avviene proprio per intere settimane. Devo pagare o posso ricorrere?

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Va detto che l’Ente responsabile della raccolta dei rifiuti solidi urbani deve richiedere, in base a paramatri oggettivi (metratura dell’immobile, occupanti, costo complessivo della raccolta) il giusto corrispettivo, a patto che il servizio sia svolto effettivamente. Difatti la legge istitutiva della TARI prevede, per gli enti poco virtuosi, che essa sia dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa in gravi casi di interruzione del servizio che comporti grave pericolo per la salute pubblica, tutto certificato dalle autorità sanitarie. Trattandosi di tributo il giudice competente sarà la Commissione Tributaria Provinciale.

È scaturito un incendio da un’automobile parcheggiata in strada e che ha danneggiato le mie finestre. Posso chiedere il risarcimento all’assicurazione dell’auto?

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La risposta é: dipende. Infatti se l’incendio é stato causato da un malfunzionamento della vettura o dall’incuria del proprietario l’assicurazione é obbligata al risarcimento. Se, come succedede spesso, l’incendio è doloso putroppo lei potrá rivalersi solo sul responsabile del reato costituendosi parte civile nel processo e sempre che non sia rimasto ignoto.

Ho ricevuto un decreto penale di condanna? Mi conviene pagare o posso oppormi?

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Innanzitutto va detto che il decreto penale di condanna equivale a tutti gli effetti di legge ad una sentenza di condanna, quindi costituirà precedente penale, anche se col beneficio della non menzione. Detto ciò, qualora si ritenga ingiusta l’emissione del decreto, occorre opporsi in un tempo estremamente breve, ossia 15 giorni dall’ultima notifica, incaricando un avvocato. Dopo l’opposizione e salvo che non si richiedano riti alternativi (abbreviato, patteggiamento) si aprirà il vero e proprio processo in cui lei potrà fare valere le sue ragioni.

Il mio operatore telefonico mi ha addebitato servizi non richiesti, cosa posso fare?

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Innanzitutto è bene fare un reclamo per iscritto al proprio operatore in cui si chiede lo storno della somma. Se entro un termine congruo (generalmente 15 giorni) non si dovesse ottenere risposta, oppure se si ottiene risposta negativa, è possibile può fare istanza di conciliazione (Mod. UG scaricabile qui*) al Comitato Regionale delle Comunicazioni di competenza al fine di raggiungere un accordo. Sui siti dei Consigli Regionali ci sono i moduli e le modalità di accesso a questa semplice e veloce procedura. Ricordo, infine, che la procedura è obbligatoria se si intende rivolgersi al Giudice.

*Link esterno