In Gazzetta Ufficiale i decreti di depenalizzazione 2016 - Il testo completo

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taxes-1060125_1920Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 22 Gennaio 2016 -Serie Generale, i decreti legislativi di attuazione della L. 28 aprile 2014, n. 67 che entreranno in vigore il 6 Febbraio 2016.

Nello specifico si riportano entrambi i testi:

 

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016 , n. 7 .

Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

<OMISSIS>

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Capo I

ABROGAZIONE DI REATI

E MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 1.

Abrogazione di reati

Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale:

a) 485;

b) 486;

c) 594;

d) 627;

e)

Art. 2.

Modifiche al codice penale

Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 488 è sostituito dal seguente: «488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. – Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall’articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.»;

b) all’articolo 489, il secondo comma è abrogato;

c) all’articolo 490:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fi ne di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.»;

2) il secondo comma è abrogato;

d) l’articolo 491 è sostituito dal seguente:

«491. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. –

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fi ne di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e nell’articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico falso.»;

e) l’articolo 491 -bis è sostituito dal seguente: «491 – bis . Documenti informatici. –

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.»;

f) l’articolo 493 -bis è sostituito dal seguente: «493 – bis . Casi di perseguibilità a querela. –

I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede d’ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.»;

g) all’articolo 596:

1) al comma primo, le parole «dei delitti preveduti dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal delitto previsto dall’articolo precedente»;

2) al comma quarto, le parole «applicabili le disposizioni dell’articolo 594, primo comma, ovvero dell’articolo 595, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «applicabile la disposizione dell’articolo 595, primo comma»;

h) all’articolo 597, comma primo, le parole «I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili» sono sostituite dalle seguenti: «Il delitto previsto dall’articolo 595 è punibile»;

i) all’articolo 599:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Provocazione.»;

2) i commi primo e terzo sono abrogati;

3) nel secondo comma, le parole «dagli articoli 594 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo»;

l) l’articolo 635 è sostituito dal seguente:

«635. Danneggiamento. –

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;

opere destinate all’irrigazione;

piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.»;

m) l’articolo 635 -bis , secondo comma, è sostituito dal seguente: «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.»;

n) l’articolo 635 -ter , terzo comma, è sostituito dal seguente:

«Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di

operatore del sistema, la pena è aumentata.»;

o) l’articolo 635 -quater , secondo comma, è sostituito

dal seguente:

«Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.»;

p) l’articolo 635 -quinquies , terzo comma, è sostituito dal seguente:

«Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.».

Capo II

ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI

Art. 3. Responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie

I fatti previsti dall’articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita.

Si osserva la disposizione di cui all’articolo 2947,primo comma, del codice civile.

Art. 4. Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie

Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila:

a) chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafi ca, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;

b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profi tto, s’impossessa della cosa

comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore;

c) chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635 -bis , 635 -ter , 635 -quater e 635 -quinquies del codice penale;

d) chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate;

e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;

f) chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori.

Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a) , del presente articolo, nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila:

a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni

anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu defi nitivamente formata;

b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo

o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o

di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri;

c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b) , arreca ad altri un danno;

d) chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;

e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno;

f) chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera

a) , del presente articolo, nel caso in cui l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone;

Le disposizioni di cui alle lettere a) , b) , c) , d) ed e) del comma 4, si applicano anche nel caso in cui le falsità ivi previste riguardino un documento informatico privato avente efficacia probatoria.

Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 4, lettere a) , b) , c) , d) ed e) del presente articolo, nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Nei casi di cui al comma 4, lettere b) e c) del presente articolo, si considera fi rmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche nel caso di cui al comma 4, lettera f) , del medesimo articolo.

Art. 5. Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie

L’importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:

a) gravità della violazione;

b) reiterazione dell’illecito;

c) arricchimento del soggetto responsabile;

d) opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione

delle conseguenze dell’illecito;

e) personalità dell’agente;

f) condizioni economiche dell’agente.

Art. 6. Reiterazione dell’illecito

Si ha reiterazione nel caso in cui l’illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un’altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo.

Ai fi ni della presente legge, si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

Art. 7. Concorso di persone

Quando più persone concorrono in un illecito di cui al presente capo, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile per esso stabilita.

Art. 8. Procedimento

Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno.

Il giudice decide sull’applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.

La sanzione pecuniaria civile non può essere applicata quando l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato nelle forme di cui all’articolo 143 del codice di procedura civile, salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo.

Al procedimento, anche ai fi ni dell’irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme del presente capo.

Art. 9. Pagamento della sanzione

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità per il pagamento della sanzione pecuniaria civile, nonché le forme per la riscossione dell’importo dovuto.

Il giudice può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili dadue a otto. Ciascuna rata non può essere inferiore ad euro cinquanta.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l’ammontare residuo della sanzione è dovuto in un’unica soluzione.

Il condannato può estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento.

Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è ammessa alcuna forma di copertura assicurativa.

L’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli eredi.

Art. 10.

Destinazione del provento della sanzione

Il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto a favore della Cassa delle ammende.

Art. 11. Registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie

Con apposito decreto del Ministro della giustizia sono adottate le disposizioni relative alla tenuta di un registro, in forma automatizzata, in cui sono iscritti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, per gli effetti di cui all’articolo 6.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

Le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 13. Disposizioni finanziarie

Con riferimento alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 12, valutate in euro 129.873,00 per l’anno 2016 e in euro 86.582,00 annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede con quota parte dei risparmi derivanti dall’attuazione degli articoli 1 e 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2016

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016 , n. 8 .

Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

<OMISSIS>

Art. 1. Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro

tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda.

La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.

La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, e a quelli compresi nell’elenco allegato al presente decreto.

La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata:

a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro

5.000;

b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro

20.000;

c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a euro

20.000.

Se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Art. 2. Depenalizzazione di reati del codice penale

All’articolo 527 del codice penale sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole «è punito con la reclusione

da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti:

«è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria

da euro 5.000 a euro 30.000»;

b) nel secondo comma, le parole «La pena è aumentata

da un terzo alla metà» sono sostituite dalle seguenti:

«Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a

quattro anni e sei mesi.».

All’articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;

b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;

c) nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano la

reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103».

All’articolo 652 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole «è punito con l’arresto fi no a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»;

b) nel secondo comma, le parole «è punito con l’arresto da uno a sei mesi ovvero con l’ammenda da euro 30 a euro 619» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000».

All’articolo 661 del codice penale, le parole «è punito» sono sostituite con le seguenti: «è soggetto» e le parole

«con l’arresto fi no a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000».

All’articolo 668 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole «è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fi no a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»;

b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;

c) nel terzo comma, le parole «la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente» sono

sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000».

L’articolo 726 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000».

Art. 3. Altri casi di depenalizzazione

Alla legge 8 gennaio 1931, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8, primo comma, in fi ne, dopo la parola «reato» sono aggiunte le seguenti: «, o delle sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi»;

b) all’articolo 11:

1) al primo comma, le parole «reato più grave, con una ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 o con l’arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a

euro 50.000»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere commesso la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, è punito con l’arresto fino a tre anni o con l’ammenda da euro 30 a euro 309.»;

3) al terzo comma dell’articolo 11, le parole «Si fa luogo alla confisca, a termini del Codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «Si fa luogo a confisca amministrativa»;

c) l’articolo 12 è abrogato.

Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 171 -quater , primo comma, le parole «più grave reato, è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;

b) all’articolo 171 -sexies , comma 2, le parole «e 171 -ter e 171 -quater » sono sostituite dalle seguenti: «171 –ter e l’illecito amministrativo di cui all’articolo 171 -quater ».

All’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «è punito con l’arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a lire

2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;

b) le parole «la pena è dell’arresto non inferiore a tre mesi o dell’ammenda non inferiore a lire 1.000.000» sono

sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000».

All’articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, secondo comma, le parole «è punito con la pena dell’ammenda da lire 150.000 a lire 600.000 o con l’arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «è

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000».

L’articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,

dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dal seguente: «All’installazione o all’esercizio di impianti in

mancanza di concessione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».

L’articolo 2, comma 1 -bis , del decreto-legge 12 settembre

1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

«1 -bis . L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fi no a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.

Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica

dell’avvenuto accertamento della violazione.».

All’articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole «è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000».

Art. 4. Sanzioni amministrative accessorie

In caso di reiterazione specifica di una delle violazioni di seguito indicate, l’autorità amministrativa competente, con l’ordinanza ingiunzione, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell’autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l’esercizio

dell’attività da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi:

a) articolo 668 del codice penale;

b) articolo 171 -quater della legge 22 aprile 1941,

633;

c) articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna qualora sia competente, ai sensi dell’articolo

24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a decidere su una delle violazioni indicate nel comma 1.

Per gli illeciti amministrativi di cui al comma 1, in caso di reiterazione specifica, non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5. Disposizione di coordinamento

Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato.

Art. 6. Disposizioni applicabili

Nel procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 7. Autorità competente

Per le violazioni di cui all’articolo 1, sono competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, è competente l’autorità individuata a norma dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per le violazioni di cui all’articolo 2, è competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative il prefetto.

Per le violazioni di cui all’articolo 3, sono competenti a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni

amministrative:

a) le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative già indicate nella legge 22 aprile 1941,

633, nel decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,

638, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) il Ministero dello sviluppo economico in relazione all’articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

c) l’autorità comunale competente al rilascio dell’autorizzazione all’installazione o all’esercizio di impianti di

distribuzione di carburante di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

d) il prefetto con riguardo alle restanti leggi indicate all’articolo 3.

Art. 8.

Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse

Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano

anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata

in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o

il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all’articolo135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

Art. 9. Trasmissione degli atti all’autorità amministrativa

Nei casi previsti dall’articolo 8, comma 1, l’autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

Se l’azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato.

Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l’archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

Se l’azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione

degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell’impugnazione,

nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

L’autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.

Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l’interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento determina l’estinzione del procedimento.

Art. 10. Disposizioni finanziarie

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2016

ALLEGATO

(Art. 1)

ELENCO DELLE LEGGI CONTENENTI REATI PUNITI CON LA SOLA PENA PECUNIARIA ESCLUSI DALLA DEPENALIZZAZIONE A NORMA DELL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 67/2014

AVVERTENZA: i riferimenti agli atti normativi si

intendono estesi agli eventuali, successivi provvedimenti

di modifica o di integrazione.

Edilizia e urbanistica

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.

Legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.

Ambiente, territorio e paesaggio

Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.

Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia

di incenerimento dei rifiuti”.

Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE

relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di preparati pericolosi”, limitatamente all’art. 18, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l’ambiente, per come definiti dall’art. 2,

comma 1, lettera q) .

Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante “Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi”.

Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante “Attuazione della direttiva 92/32/CE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose”, limitatamente all’art. 36, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l’ambiente, per come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera q) .

Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il

prelievo venatorio”.

Legge 26 aprile 1983, n. 136, recante norme sulla “Biodegradabilità dei detergenti sintetici”.

Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente “Impiego pacifico dell’energia nucleare”.

Alimenti e bevande

Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, limitatamente all’art. 4, comma 8.

Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, recante “Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari”.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.

Legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante “Condizioni per l’igiene e l’abitabilità degli equipaggi a bordo

delle navi mercantili nazionali”, con riguardo alla violazione, sanzionata dall’art. 90, delle disposizioni di cui agli articoli 34, 39, limitatamente ai locali di lavoro, 40, 41, 44, comma 2, limitatamente alla installazione di impianti per la distribuzione di aria condizionata nella sala nautica e nei locali della timoneria, 45, limitatamente ai locali destinati al lavoro, 66, limitatamente ai posti fi ssi di lavoro, 73, 74, 75, 76.

Sicurezza pubblica

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.

Giochi d’azzardo e scommesse

Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante “Riforma delle leggi sul lotto pubblico”.

Armi ed esplosivi

Legge 9 luglio 1990, n. 185, recante “Nuove norme sul controllo delle esportazioni, importazioni e transito dei materiali di armamento”.

Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”.

Legge 23 dicembre 1974, n. 694, recante la “Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili”.

Legge 23 febbraio 1960, n. 186, recante “Modifiche al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili”.

Elezioni e finanziamento ai partiti

Legge 21 febbraio 2014, n. 13, recante “Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la

trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”.

Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero”.

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante “Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”.

Legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”.

Legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente “Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del

Consiglio comunale e del Consiglio provinciale”.

Legge 18 novembre 1981, n. 659, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici”.

Legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente “Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti

all’Italia”.

Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”.

Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante “Approvazione del testo unico

delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”.

Legge 8 marzo 1951, n. 122, recante “Norme per le elezioni dei Consigli provinciali”.

Proprietà intellettuale e industriale

Legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.

E possibile scaricare l’estratto della Gazzetta Ufficiale per una migliore consultazione:

G.U. N° 17 Serie Generale del 22/01/2016 – Estratto
Nota: L’autore non si assume nessuna responsabilità circa l’utilizzo del dettato normativo riportato che deve essere sempre riferito a quello riportato in gazzetta ufficiale.