Ho ricevuto un verbale per non aver comunicato i dati del guidatore, ma io ho già pagato la multa per eccesso di velocità?

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Purtroppo è un errore abbastanza comune (complici anche gli organi accertatori che inseriscono una postilla minuscola nei verbali).

Difatti l’art. 126 bis comma “b” del  Codice della Strada stabilisce che entro 60 gg dalla notifica dell’infrazione, il proprietario (se era alla guida) o il terzo (cui è stato affidato il mezzo) deve comunicare all’organo di polizia stradale i dati anagrafici e della patente mediante dichiarazione con allegata fotocopia autocertificata del titolo di guida.

Contrariamente l’organo accertatore invierà un secondo verbale al proprietario del mezzo comminando una sanzione amministrativa che va da € 284 a € 1.133 (€ 200,20 se pagata entro 5 gg dalla notifica).

Purtroppo l’unico modo per opporsi  è controllare i termini del procedimento: difatti se il verbale per omessa notificazione è stato notificato oltre 90 gg dalla scadenza del termine entro cui lei avrebbe dovuto comunicare i dati (es. verbale per eccesso di velocità notificato il 3 Maggio –> comunicazione dati conducente entro il 2 Luglio (60 gg) –> Perfezionamento dell’omissione 3 Luglio –> notifica della sanzione oltre l’1/10 (90 gg), allora potrà fare alternativamente ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace competenti.

La legge, infine, prevede l’annullamento della sanzione nel caso in cui “per giustificato motivo” non si siano potuti comunicare dati del conducente. (da escludere la formula di stile del “non ricordo chi era alla guida” in quanto la Cassazione dice che il proprietario deve ricordare la persona cui ha affidato l’autoveicolo).