Pillole per una sana e robusta “Costituzione”: il procedimento di nomina del Governo

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Il Governo della Repubblica, ossia l’espressione del potere “esecutivo” dello Stato, è un organo “collegiale”, cioè è formato da più componenti: il Presidente del Consiglio dei Ministri (che, a sua volta è organo a sè stante, ma monocratico) e i Ministri.

I Ministri sono  i responsabili dei Ministeri, ovvero i più alti uffici burocratici dello Stato competenti in varie materie (giustizia, ordine pubblico, agricoltura, ecc..)

Il procedimento di formazione del Governo avviene attraverso più fasi scandite dalla Costituzione, dalla legge ma anche dalle c.d. “consuetudini costituzionali” cioè norme non codificate ma caraterizzate da ripetitività e mutua accettazione.

Continuando, dopo la c.d. crisi di Governo, che si apre, o con una mancata fiducia del Parlamento su di un punto essenziale del programma politico (cd “questione di fiducia”), o dalle dimissioni, morte, malattia invalidante o altra causa di impossibilità di presidere del Capo dell’Esecutivo, il Presidente della Repubblica (denominato anche Capo dello Stato) inizia le c.d. “consultazioni”, ossia si confronta nell’ordine con i Presidenti delle due Camere, con gli ex Presidenti della Repubblica, con rappresentanti dei gruppi parlamentari e, se ritenuto opportuno, con le parti sociali (prassi questa abbastanza discontinua).

A seguito dei colloqui il Presidente della Repubblica convoca il Presidente del Consiglio c.d. “in pectore” per la nomina informale, il quale solitamente accetta con riserva.

Se il Presidente del Consiglio incaricato, dopo il suo giro di colloqui, accetta l’incarico, il Presidente della Repubblica lo nomina ufficialmente, unitamente ai Ministri proposti, emanando, al contempo, il decreto di revoca del vecchio esecutivo.

Dopo la nomina, il Governo presta giuramento “nelle mani del Presidente della Repubblica” ed entro dieci giorni si deve presentare alle Camere per la fiducia, ossia l’approvazione a maggioranza assoluta del programma di Governo.

Infine, se invece il Presidente del Consiglio incaricato scioglie negativamente la riserva, la questione passa di nuovo al Capo dello Stato che può decidere o di nominare altra personalità, o prendere atto dell’impossibilità di nominare un nuovo esecutivo e sciogliere le Camere per arrivare a nuove elezioni.

Va precisato infine che, per il principio della continuità dello Stato, il Presidente del Cosiglio uscente mantiene la carica sino alla nomina ufficiale del nuovo Governo, ovvero sino alle nuove elezioni se le consultazioni danno esito negativo.

Credits:

  • Costituzione della Repubblica Italiana;
  • T. Martines, Diritto costituzionale, Giuffrè Editore;
  • www.governo.it