Bagarinaggio on-line: le nuove norme approvate dalla Camera

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concert-706016_1280Nell’ambito del contrasto al fenomeno del “secondary ticketing”, ossia del bagarinaggio on-line, il Parlamento sta correndo ai ripari prevedendo una nuova ipotesi di illecito amministrativo.

Nello specifico la recentissima proposta contenuta nel Disegno di Legge del Bilancio di Previsione 2017 (ex Legge di Stabilità e Legge di Bilancio) così è formulata:

7-bis. Al fine di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l’ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite con il successivo comma, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l’oscuramento del sito web attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d’ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona che fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.
  7-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Società Italiana degli Autori ed Editori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, nel rispetto della normativa europea, le specificazioni e regole tecniche attuative del precedente comma, in particolare al fine di aumentare l’efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori.

La normativa quindi prevederà (salvo modifiche previste durante l’iter parlamentare) pesanti sanzioni amministrative che andranno da € 5.000 a € 180.000 oltre l’inibizione della condotta. La legge stabilisce che quando la vendita dei biglietti avviene on line (cioè nella stragrande maggioranza dei casi) la sanzione verrà accompagnata dall’ordine di rimozione dei contenuti illeciti (cioè i biglietti in sovrapprezzo) e, nei casi più gravi, dall’oscuramento del sito.

L’organo competente ad individuare e sanzionare le eventuali condotte illecite sarà l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, come dice la legge, le altre autorità competenti quali l’Autorità Garante della Concorrenza e così via, che potranno agire sia d’ufficio che su segnalazione degli utenti.

La legge, chiaramente, fa salve le ipotesi di reato che nello specifico possono andare dalla truffa (considerando la pratica di sottrarre dal mercato ufficiale considerevoli quantità di biglietti per poi reimmetterli nel mercato secondario a prezzi sproporzionati e comunque non aderenti all’esatto valore del servizio), all’evasione fiscale, alla sostituzione di persona (mediante l’utilizzo o software automatici per l’acquisto massivo dei biglietti sulle piattaforme ufficiali).

Va detto che, al fine di evitare di perseguire i singoli che rivendono i biglietti acquistati (su ebay per esempio) , la legge prevede espressamente la non punibilità dei privati che rivendano in maniera occasionale e senza fine di lucro i titoli di accesso agli spettacoli.

Un successivo decreto del Ministero delle Finanze, Giustizia e Beni Culturali (sentiti l’AgCom e la SIAE) stabilirà le modalità di controllo ed effettività della norma, nonché le misure tecniche che dovranno osservare i siti di vendita dei biglietti al fine di prevenire sia le vendite di massa che le frodi informatiche in genere.