Il suo caso è abbastanza frequente, soprattutto quando si chiude con un operatore di servizi di pubblica fornitura e vi siano degli insoluti.
Va detto che le società di recupero crediti operano in virtù di un mandato (che deve essere sempre documentato) da parte delle compagnie elettriche, telefoniche o del gas, per recuperare il credito.
Ma se ci sono state delle contestazioni, o, addirittura vi è un processo pendente, la società di recupero crediti ha l’obbligo di interrompere la procedura di recupero, informare il committente ed attendere istruzioni.
Tutto ciò in base ad un protocollo fra consumatori ed imprese di recupero crediti siglato ai sensi del’art. 27 bis del Codice del Consumo.
Nello specifico, l’accordo (attualmente è in vigore quello siglato il 6 Maggio 2015) prevede al suo art. 2, co. 2 che
“Qualora il Consumatore/Debitore comprovi documentante la pendenza di una “contestazione del credito” o di una “procedura di conciliazione”, il Professionista deve sospendere ogni attività, trasmettere al Creditore/Committente la documentazione raccolta ed attendere indicazioni sulla fondatezza o meno dei rilievi ed istruzioni in ordine alla eventuale prosecuzione delle procedure affidate.”
Non le resta quindi che trasmettere alla società di recupero crediti gli atti che comprovino la contestazione del credito (reclami, invito a negoziazione assistita, atti di citazione ecc…) in modo da ottenere un sospensione delle richieste.