Professori: ho presentato le autocertificazioni dei titoli culturali tramite il portale “Istanze on line” ma la segreteria della scuola insiste nel volere i certificati pena la mancata valutazione. Lo può fare?

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chalkboard-1280967_1280Purtroppo quello di chiedere ancora i certificati è un “vizietto” assai diffuso di molti funzionari pubblici forti, spesso e volentieri , dello stato di necessità del cittadino che, a sua volta, è poco informato dei suoi diritti.

Premettendo che le istituzioni scolastiche sono, ad ogni effetto di legge, pubbliche amministrazioni, gli uffici amministrativi delle stesse hanno l’obbligo di accettare esclusivamente autocertificazioni da parte dell’istante, ergo non possono richiedere certificazioni.

Ciò in quanto l’articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 ha modificato l’art. 40 D.P.R. 445/2000 che così statuisce:

<<Le    certificazioni    rilasciate    dalla    pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità’ personali  e  fatti  sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e  i  gestori  di  pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà’ sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

Sulle certificazioni da produrre  ai  soggetti  privati  e’ apposta, a pena di nullità’, la dicitura:  “Il  presente  certificato non può’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”>>

Le successive norme impongono che gli uffici amministrativi facciano i relativi controlli, ed è per questo che molti funzionari, per evitare di dover inviare richieste a vari enti circa la veridicità delle autocertificazioni, richiedono copia (in alcuni casi è capitato che volessero l’autenticazione…) del titolo dichiarato.

Il mio consiglio è quello di inviare una P.E.C. in cui si comunica di avere assolto agli obblighi certificativi ed insistere sulla valutazione dei titoli come per legge.

In ogni caso la richiesta illegittima costituisce violazione dei doveri d’ufficio e comporta sia responsabilità disciplinare che, nei casi più gravi, penale.