Va detto che l’Ente responsabile della raccolta dei rifiuti solidi urbani deve richiedere, in base a paramatri oggettivi (metratura dell’immobile, occupanti, costo complessivo della raccolta) il giusto corrispettivo, a patto che il servizio sia svolto effettivamente. Difatti la legge istitutiva della TARI prevede, per gli enti poco virtuosi, che essa sia dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa in gravi casi di interruzione del servizio che comporti grave pericolo per la salute pubblica, tutto certificato dalle autorità sanitarie. Trattandosi di tributo il giudice competente sarà la Commissione Tributaria Provinciale.