L'omicidio stradale: responsabilità oggettiva?

Print Friendly, PDF & Email

traffic-sign-6771Le tristi cronache di questi giorni hanno riportato l’attenzione dell’opinione pubblica rispetto a gravissimi incidenti stradali ove alla scelleratezza di taluni automobilisti non è sempre seguita un’adeguata risposta da parte del legislatore.

Quindi, puntualmente, l’opinione pubblica e le associazioni delle vittime della strada chiedono a gran voce l’introduzione di una fattispecie incriminatrice specifica definita “omicidio stradale”.

Ed é appunto in questi giorni che il Senato della Repubblica, in seno alla Commissione Giustizia, sta vagliando il disegno di legge unificato materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali (che può essere visualizzato seguendo questo link.)

Andando nello specifico, la proposta legislativa, in un’ottica di sistematicità, apporta modifiche sia al codice penale, al codice di rito.

Viene introdotto l’art. 589 bis c.p. così declinato:

«Art. 589-bis (Omicidio stradale). – Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o altro mezzo meccanico di trasporto, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.

La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che si dà alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, dal quale sia derivata la morte di una persona.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo e terzo, cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può  superare gli anni diciotto.»

Ed ancora viene così introtto l’art. 590 bis c.p. :

«Art. 590-bis (Lesioni personali stradali). – Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostante stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa a taluno una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o altro mezzo meccanico di trasporto, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che si dà alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, dal quale sia derivata una lesione personale che abbia causato una malattia.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo e terzo cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla met?? a due terzi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell’articolo 583 del codice penale. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono diminuite della metà.»

Andando per ordine, la fattispecie prevista dall’art. 589 bis in realtà prevede tre distinte ipotesi alternative.

La prima condotta punisce chiunque, mettendosi alla guida sotto l’effetto di sostanza stupefacenti o psicotrope o in stato di ebrezza alcolica, provoca un incidente stradale con conseguente morte di una (o più persone)

Si fa una richiamo espresso al Codice della Strada ed in cui rilevano due condotte (ipotesi cioè di fattispecie complessa, composta a sua volta da due fattispcie autonome): la prima consiste nella violazione dell’art. 186 co. 2 lettere b) e c) e dell’art. 187 così recitano:

Art. 187 co.2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  euro 527 a euro 2.108,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro   (g/l).   All’accertamento della violazione consegue  la  sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con  l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro   (g/l).  All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; (3)
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  da  uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi  del  capo  II,  sezione  II,  del titolo VI,  in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna  ovvero  di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche  se  e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, è  sempre  disposta  la  confisca  del veicolo con il quale è stato commesso  il  reato,  salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter.

Art. 187 1. (2) Chiunque  guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito  con  l’ammenda  da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento  del  reato  consegue  in  ogni  caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Restando all’ipotesi dell’art. 589 bis comma primo,  appare chiaro che il legislatore, in coorenza con la scelta di depenalizzazione dell’ipotesi di lieve stato di ebrezza cioè al di sotto dei 0,8 mg/l), non ha ritenuto opportuno punire l’ubriachezza tourt court, il che potrebbe comportare già un primo problema in ordine al trattamento sanzionatorio: difatti chi si mette alla guida in stato di “leggera” ebrezza e provoca un incidente mortale, non dovrebbe rispondere della nuova ipotesi di cui all’art. 589 bis c.p., ma dell’ipotesi di omicidio colposo di cui all’art. 589 c.p. con vantaggio sanzionatorio ulteriore, dato che il disegno di legge abroga l’aggravante di cui al terzo comma del 589 c.p., cioè l’ipotesi di omicidio colposo in violazione di norme sulla sicurezza stradale segnatamente sul divieto di porsi alla guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti.

In parole povere l’omicidio stradale commesso in stato di lieve ebrezza alcolica comporta la pena da due a sette anni di reclusione (aggravante specifica di cui al comma 2 art. 589 dato che il comma 3 andrebbe abrogato secondo il disegno di legge), invece in caso di superamento oltre il limite di 0,8 mg/l si rischia una pena da otto a diciotto anni, con la logica conseguenza che il discrimine fra 0,80 e 0,81 mg/l potrebbe condurre alla violazione del principio della proporzionalità della pena, senza che il giudice possa statuire alcunchè data la presenza di un minimo edittale così alto.

Se la scelta politica di questo discrimine non è opinabile, è certamente importante evidenziare i rischi connessi, fermo restando che, a parere dello scrivente, che, in un’ottica general preventiva, è necessaria la previsione di pene così severe, anche se andrebbero sempre accompagnate da misure realmente educative, tendenti a far comprendere al condannato il disvalore penalistico della condotta.

Sulla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, nulla quaestio.

L’ipotesi del secondo comma dell’art. 589 bis è, probabilmente quella che potrebbe portare a maggiori problemi applicativi, tenendo conto i ben noti problemi riguardo l’esatta rilevazione della velocità.

Infatti, l’infelice riferimento alla “velocità pari al doppio di quella consentita” non considera i differenti limiti in base alla strada (comunale 50 km/h, statale 90 km/h ecc..) venedosi così a creare zone di impunità abbastanza sconcertanti (es. l’incidente provocato in città al 100 km/h magari in una tangenziale a scorrimento veloce comporta l’applicazione dell’art. 589 bis, mentre un cincidente provocato a 250 km/h in autostrada no).

Oltretutto i gestore della strada decidere si prevedere tratti con limiti bassissimi (es. 30 km/h) stabilendo esso di fatto la soglia della punibilità, con uno stravolgimento delle fonti del diritto penale abbastanza curioso.

La terza ipotesi che punisce la fuga dopo aver causato l’omicidio stradale, potrebbe assorbire l’ipotesi di omissione dell’obbligo di prestare assistenza e di fermarsi previste dai commi 6 e 7 art. 189 C.d.S.,

Questo perchè, in questo caso, il legislatore non ha fatto un puro richiamo “tecnico” (come in caso di guida in stato di ebrezza), ma ha semplicemnte utilizzato la locuzione “si dà alla fuga, rendendosi irrreperibile”  con la conseguenza che la condotta potrebbe assorbire almeno l’ipotesi di cui al comma 7 Art. 189 C.d.S.

Viene, infine, prevista un’aggravante specifica qualora dal fatto derivi la morte di due e piú persone con la previsione del triplo della pena fino ad un massimo di anni 18.

L’esame sommario della proposta legislativa permette di fare un breve cenno circa l’elemento psicologico del reato in esame, tenendo conto che attualmente il criterio di imputazione della responsabilità è quello della colpa specifica, ovvero la inosservanza delle norme del codice della strada assurge da parametro sia di imputazione soggettiva del fatto che di commisurazione della pena.

L’ipotesi ex art. 589 bis é invece colposa, nell’accezione della colpa cosciente, anche se nella relazione di uno dei testi unificati (reperibile in questo link) vi sono con inesattezze tecniche che, tuttavia, riporto:

“Il comportamento descritto è qualificato nel disegno di legge come omicidio stradale e rientra nel novero dei reati sorretti da dolo eventuale e, come tale, viene caratterizzato da un trattamento sanzionatorio intermedio tra quello previsto dall’omicidio colposo e l’omicidio volontario.”

Sembrerebbe, almeno in questa sede, che il legislatore stia ritenendo l’esistenza di un ulteriore tipo di elemento psicologico (oltre il dolo, colpa, preterintenzione) cioè il dolo eventuale, autonomo rispetto ai tre previsti dal codice, basandosi la punibilità su di una sorta di “codificazione” forzata di aspetti che, tuttavia, attengono alla ricostruzione del fatto da parte del Giudice, ma che formalmente viene punito come reato colposo.

Detto ciò si spera in una incisiva modifica in sede di esame del disegno di legge, contrariamente il fondato sospetto di incostituzionalità è dietro l’angolo.

Continuando nell’analisi della proposta, salta all’occhio l’introduzione dell’analogo reato di lesioni personali stradali (art. 590 bis c.p.) costruito specularmente al 589 bis c.p. ??(lesioni dopo essersi posto alla guida in stato di ebbrezza o alterazione da sostanze stupefacenti, guida a velocità pari al doppio consentito, fuga dopo il sinistro) e, pertanto valgono le medesime considerazioni fatte in precedenza, con la particolarità dell’aggravamento di pena sino al triplo, ma non oltre anni sette, in caso di lesioni a più persone, da un terzo alla metà in caso di lesioni gravi, e dalla metá a due terzi in presenza di lesioni gravissime. Il delitto é punibile a querela in caso di lesioni sino a giorni venti di prognosi (coerentemente con lo statuto penalistico delle lesioni) e con la previsione della diminuzione della metá delle pene base.

Verrebbe introdotto l’arresto obbligatorio per l’omicidio stradale e quello facoltativo per le lesioni colpose  stradali gravi e gravissime.

Dal punto di vista sostanziale il legislatore intenderebbe introdurre il divieto di equivalenza o prevalenza fra circostanze aggravanti ed attenuanti  salvo che si tratti di minore (ma si tratta di errore tecnico in quanto l’art. 98 c.p. non disciplina una circostanza, bensì un criterio di determinazione della pena in base alla minore età) ovvero delle circostanza attenuante del minore apporto causale o di induzione a commettere il fatto in caso di cooperazione colposa.

Infine vengono modificati gli articoli 589 e 590 c.p. al fine di fugare dubbi circa un possibile concorso di norme.

Da segnalare il fatto che gli originari disegni di legge prevedevano il c.d. “ergastolo della patente”, ma ciò non è stato trasfuso nel disegno in esame in quanto sospettato di anticostituzionalitèà da parte del Presidente della Commissione Giustizia.

In conclusione le criticitá segnalate non sono una critica gratuita all’intento del legislatore, ma, anzi, sono mirate a meglio tutelare le potenziali vittime della strada, rimanendo il sottoscritto convinto che il percorso migliore sarebbe stato quello di prevedere una circostanza aggravante ad effetto speciale dell’omicidio colposo, anche al fine di elidere ab inizio le censure in ordine all’elemento psicologico.