Omicidio e lesioni stradali: è legge.

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accident-1128236_1280Il Senato ha, da poco, approvato le norme che introducono due nuove fattispecie nel codice penale: l’omicidio stradale e le lesioni stradali, che prevedono pene dai sette ai dodici anni in caso di morte di una o più persone e da nove mesi a quattro anni in caso di lesioni, con aumenti di pene considerevoli (fino alla metà) in caso di fuga. Attenzione, quindi, anche ai comportamenti pericolosi (eccesso di velocità, guida contromano, passaggi con il rosso) che fanno automaticamente scattare le nuove ipotesi di reato.

Ma vediamo i nuovi articoli:

«Art. 589-bis. – (Omicidio stradale). – Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186- bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da sette a dieci anni. La pena di cui al comma precedente si applica altresì al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

«Art. 590-bis. – (Lesioni personali stradali). – Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da due a quattro anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186- bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da nove mesi a due anni. La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali. Nel caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime, la pena è aumentata dalla metà a due terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell’articolo 583. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo, terzo e quarto sono diminuite della metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590-ter. – (Circostanza aggravante). – Nei casi di cui agli articoli 590, terzo comma, e 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 590-quater. – (Computo delle circostanze). – Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-ter, 590, terzo comma, 590- bis e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Sono previste pene accessorie quali la revoca della patente che varia dai 15 ai 30 anni secondo casi, nonché norme di coordinamento con il codice di procedura penale e codice della strada. Inoltre è possibile l’accertamento tecnico non ripetibile coattivo da parte degli ufficiali di P.G. su delega anche orale del P.M. se dal ritardo possano essere pregiudicate le indagini, con successiva richiesta al GIP di convalida, ove si sospetti la guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostante stupefacenti.

Dalle prime battute appare evidente che il legislatore ha certamente voluto tutelare con vigore i beni giuridici vita, integrità fisica e sicurezza della strada, come da molto tempo le associazioni delle vittime della strada chiedevano.

Per scaricare il testo approvato clicca su link in basso:

Legge omicidio stradale – Testo approvato dal Senato