Guida in stato di ebbrezza e diabete: il Giudice di Pace di Reggio Emilia definisce i termini della questione

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Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, con sentenza n° 1266/2018 del 19/09/2018 (col patrocinio dell’Avv. Marco Cartisano), ha definito i termini della punibilità o meno di chi, affetto da diabete mellito di tipo I insulinodipendente (la sentenza riguarda solo questa tipologia di malattia metabolica) viene trovato alla guida con i limiti alcolemici superiori a quelli consentiti dalla legge, ovvero 0,49 g/l, equivalenti, più o meno, a due birre.

Prima di precisare i termini della questione, va premesso che il codice della strada punisce la guida in stato di ebbrezza secondo il seguente schema di superamento dei limiti consentiti:

Da 0,50 mg/l a 0,80 g/l viene applicata una sanzione amministrativa  da € 527 a € 2.108 con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

Da 0,81 g/l a 1,50 g/l è prevista  l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, oltre la sospensione della patente da sei mesi ad un anno;

Oltre 1,50 g/l con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, oltre la sospensione della patente da uno a due anni, la revoca in caso di recidiva nel biennio e la confisca del mezzo salvo che non appartenga a terzi.

Per tutte e tre le ipotesi è prevista la sanzione accessoria della decurtazione di 10 punti della patente e alcune categorie di conducenti (neopatentati, conducenti professionali) hanno l’obbligo di matenersi completamente sobri. A seguito del ritiro della patente la Prefettura demanderà alle Aziende Sanitarie compententi il compito di verificare le effettive condizioni per riottenere il titolo sospeso.

Tornando al caso in esame un automobilista era stato trovato, durante un controllo di polizia stradale, con un valore di alcol nel sangue leggermente superiore a quello previsto dalla legge (0,59 e 0,57 rispettivamente in prima e sconda misurazione); inoltre, durante l’accertamento tecnico non ripetibile, lo stesso aveva  informato gli agenti operanti di essere diabetico sin da bambino.

A seguito di rituale ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione, medio tempore resa a seguito di ricorso al Prefetto, il Giudice di Pace di Reggio Emilia accoglieva in toto le doglianze dell’automobilista, facendo proprie le considerazioni del CTU, Dott. Fulvio Fantozzi, sull’iterazione fra  il diabete e gli strumenti in uso dalle forze dell’ordine per la verifica in loco del tasso alcolemico nell’aria c.d. alveolare (c.d. Breath Alcol Test).

Il Giudice, facendo proprie le valutazioni del CTU, ha motivato dicendo che la patologia in esame non ha generato una “falsa positività” dei dati in questione, ma “piuttosto la loro inaccurata misurazione quantitativa, con sovrastima apprezzabile rispetto al presumbile reale valore alcolemico presentato in quel frangente. In altri termini al momento del fatto il conducente presentava attendibilmente un’alcolemia inferiorie allo 0,50 g/l”.

Continuava il giudice adito dicendo che

“Il CTU ha ritenuto che il risultato della misurazione eseguita con Draeger mod. 7110 MLIII necessitasse di un ulteriore scarto tra alcolemia reale ed alcolemia misurata con l’applicazione della correzione automatica (prevista per legge, ndr), la fine di eliminare l’interferenza tra alcol etilico ed alcol isopropilico derivato dall’acetone, derivato a sua volta dall’episodico ed inopinato scompenso iperglicemico da diabente mellito”.

Semplificando questa complessa problematica medico legale va detto che essa non riguarda il fatto che il diabete possa alterare il livello alcolemico nel sangue (fermamente precisato dal consulente del giudice), ma che, a seguito del fenomeno metabilico descritto, lo scarto fra la misurazione e il dato reale possa travalicare  il 10 % anzichè il 4% di tolleranza stabilita dalla normativa ministeriale.

Chiosa il Giudice di Pace dicendo che il diabete mellito non ha concorso ad aumentare il livello di alcol nel sangue, ma la successiva misurazione è stata falsata dalla contemporanea presenza dell’alcol isopropilico derivato dall’acetone; oltretutto il conducente non mostrava i tipici effetti dell’ebrezza sull’uomo per intossicazioni attorno allo 0,50 g/l (sonnolenza, alito vinoso, nausea, eccitazione emotiva, per esempio) ed aveva informato della sua patologia gli operanti prima e poi la Prefettura in sede di ricorso amministrativo.

Conseguentemente il Giudice annullava la sanzione comminata nonchè quelle accessorie.

Vanno tuttavia precisati alcuni punti della pronunzia, che, a parere dello scrivente, presenta alcune particolarità da non sottovalutare, anche per evitare fuorvianti richiami in sede di ricorsi futuri.

In primo luogo, si sta pur sempre trattando di superamento del limite di legge abbastanza risibile (0,09 e 0,07) che, unitamente alle evidenze scientifiche riportate, ha determinato l’A.G. nel dubitare circa all’accuratezza della misurazione; ragionando diversamente sarebbe un’impresa ardua ottenere l’annullamento della sanzione (o l’assoluzione in caso di procedimento penale per le ipotesi più gravi) in caso di superamento del tasso alcolemico più elevato rispetto al caso descritto fondando la difesa sulla sola eccezione dell’applicazione della tolleranza del 10%.

La seconda considerazione riguarda la metodologia dell’accertamento, ovvero in caso di dichiarata malattia metabolica, l’unico esame inoppugnabile è quello del sangue presso una struttura sanitaria pubblica, il che potrebbe spingere gli operatori di Polizia Stradale a svolgere controlli più approfonditi; sarebbero, tuttavia, aspicabili protocolli nazionali in tal senso o modifiche a al Codice della Strada.

Resta il fatto che, al di là del particolarissimo caso di specie, i controlli alcolemici ed antidroga durante la circolazione stradale sono gli unici  efficaci strumenti di prevenzione a tutela dell’incolumità e della vita delle persone.