Perché la dichiarazione sulla bacheca di Facebook è priva di valore

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facebook-695108_1280Da qualche mese (con ciclica cadenza) gira sulle bacheche di Facebook una specie di “disclaimer” (originariamente in inglese) consigliato da un non precisato avvocato o dalla Guardia di Finanza, più o meno dal seguente tono:

“CE LO STANNO CONSIGLIANDO TUTTI GLI AVVOCATI :
Se lo dice la finanza di metterlo…
ATTENZIONE



A partire da oggi, 10 novembre, 2015 alle ore 23:21 ora italiana, non concedo a Facebook (e/o agli enti associati ad esso) il permesso di usare le mie immagini, informazioni o pubblicazioni, sia del passato che del futuro.
Per questa dichiarazione, ricordo a Facebook che è severamente vietato divulgare, copiare, distribuire o intraprendere qualsiasi altra azione contro di me, (in base a questo profilo e/o il suo contenuto).
Questo profilo contiene anche mie informazioni private e riservate. La violazione della privacy può essere punita dalla legge (UCC 1-308-1 1 308-103 e lo statuto di Roma).
Nota: Facebook è ora un’entità pubblica x cui tutti i membri dovrebbero pubblicare una nota come questa sul loro profilo personale.
Se preferisci, puoi copiare e incollare questa versione.
Se non pubblichi questa dichiarazione (almeno una volta), per tacito “silenzio-assenso” permetterai l’uso delle tue foto, così come le informazioni contenute nei tuoi “aggiornamenti di stato” del profilo.
Non condividere!…
Devi copiare e incollare!”

Cercherò, con parole semplici, di far capire perché questo disclaimer non ha valore giuridico: prima di tutto i riferimenti legali sono del tutto senza senso, poiché questo fantomatico UCC 1-308 è un articolo del codice di commercio americano, nonché lo Statuto di Roma è il trattato istitutivo della Corte Internazionale Penale dell’Aja.

Continuando Facebook Inc. non è un entità pubblica (probabilmente la traduzione letterale dall’inglese di public company, la nostra s.p.a.) ma una società commerciale soggetta alle regole del diritto privato interno ed internazionale che, ai fini dell’erogazione del servizio (chiamati in Europa servizi della società dell’informazione) ti chiede di accettare le proprie clausole contrattuali (i c.d. TOS –  Terms of service, si proprio quelli che non leggiamo mai quando ci registriamo ad un servizio on – line).

In particolare alla pagina https://www.facebook.com/terms.php è possibile visionare il contratto che lega ogni utente all’azienda di Menlo Park, che viene sottoscritto nel momento in cui ci si iscrive al servizio, inviando i propri dati. (c.d. form corredato da point&click che equivale, almeno secondo una dottrina maggioritaria , ad una sottoscrizione autografa).

La parte relativa ai contenuti degli utenti è disciplinata dall’art. 2 che così dice:

Condivisione dei contenuti e delle informazioni

L’utente è il proprietario di tutti i contenuti e le informazioni pubblicate su Facebook e può controllare il modo in cui vengono condivisi mediante le impostazioni sulla privacy e le impostazioni delle applicazioni. Inoltre:

  1. Per quanto riguarda i contenuti protetti dal diritto di proprietà intellettuale, ad esempio foto e video (“Contenuti PI”), l’utente ci concede le seguenti autorizzazioni, soggette alle impostazioni sulla privacy e alle impostazioni delle applicazioni: l’utente ci fornisce una licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sottolicenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, che consente l’utilizzo dei Contenuti PI pubblicati su Facebook o in connessione con Facebook (“Licenza PI”). La Licenza PI termina nel momento in cui l’utente elimina il suo account o i Contenuti PI presenti nel suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati.

  2. Quando l’utente li elimina, i Contenuti PI vengono eliminati in modo simile a quando si svuota il cestino del computer. Tuttavia, è possibile che i contenuti rimossi vengano conservati come copie di backup per un determinato periodo di tempo (pur non essendo visibili ad altri).

  3. Quando l’utente usa un’applicazione, questa può richiedere l’autorizzazione per accedere a contenuti e informazioni dell’utente, nonché a contenuti e informazioni condivise da altre persone.  Le applicazioni devono rispettare la privacy dell’utente. L’accordo accettato al momento dell’aggiunta dell’applicazione regola il modo in cui l’applicazione può usare, archiviare e trasferire i contenuti e le informazioni  (per maggiori informazioni sulla Piattaforma, comprese quelle riguardanti il controllo sulle informazioni che le altre persone possono condividere con le applicazioni, è possibile consultare la nostra Normativa sui dati e visitare la Pagina della Piattaforma).

  4. Quando l’utente pubblica contenuti o informazioni usando l’impostazione “Pubblica”, concede a tutti, anche alle persone che non sono iscritte a Facebook, di accedere e usare tali informazioni e di associarle al suo profilo (ovvero al suo nome e alla sua immagine del profilo).

  5. I commenti o i suggerimenti degli utenti relativi a Facebook sono sempre benvenuti. Tuttavia, l’utente deve essere al corrente del fatto che potremmo usarli senza alcun obbligo di compenso nei suoi confronti (allo stesso modo in cui l’utente non è obbligato a fornirli)

Non entro nel merito di queste norme perché sarebbe troppo lungo, ma va detto che il mondo della contrattualistica on-line, soprattutto dei servizi “presuntivamente” gratuiti, è pieno zeppo di clausole come queste in cui vi è un sostanziale squilibrio fra l’utente e l’azienda (es, nessuna royalty sui contenuti protetti da proprietà intellettuale, quali foto e video, diritto di distribuzione illimitata sulla piattaforma, ecc..), ma, d’altro canto, si è perfettamente liberi di evitare tutto ciò attraverso le seguenti opzioni che hanno, queste si, pieno valore giuridico:

  • Negoziare privatamente con Facebook Inc. i termini dell’iscrizione (rientra nel campo delle utopie);
  • Fare pressione cercando di convincere  FB a cambiare le proprie regole attraverso il proprio sito di governance http://www.facebook.com/fbsitegovernance (più probabile);

Ma le mie preferite ( in caso di dubbio amletico sull’alto valore dei vostri contenuti) rimangono sempre le ultime due:

  • Non iscriversi a FB;
  • Cancellarsi da FB, alzarsi dalla sedia, infilarsi il cappotto e andare a prendere un caffè con gli amici al bar;

Credits:

  • Ngak, Chenda. “Viral “Facebook Privacy Notice” Is a Hoax.”
  • CBSNews.com.   5 June 2012.    Stern, Joanna.   “Ignore the ‘Copyright’ Facebook Post.”
  • ABC News.   26 November 2012.
  • Sydiongco, David.   “Don’t Bother Posting the ‘Facebook Privacy Notice’ That’s Spreading Around.”    Slate.   5 June 2012.
  • http://www.snopes.com/computer/facebook/privacy.asp

Spero sia utile a chi non sa di leggi, agli studenti di giurisprudenza che devono avere il diritto di sbagliare senza sentirsi incapaci ed a quelli che pensano che il sapere sia cosa privata.